CODICE CONDOTTA SAFEGUARDING POLICY
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
CODICE CONDOTTA SAFEGUARDING POLICY
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
PREMESSE
Scopo di questo documento è recepire le indicazioni di cui ai D.Lgs n. 36/2021 e n. 39/2021 al fine di adottare tutte le azioni utili alla tutela dei giovani atleti nonché alla prevenzione di quei comportamenti lesivi della dignità degli associati e degli atleti.
Il modello organizzativo recepisce i principi di cui alle linee guida approvate dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia con delibera n. 17 dell’8/2/2024.
Art. 1
FINALITA’
1. La Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata in linea con gli indirizzi dell’Aero Club d’Italia di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 ed al D.Lgs n. 39 del 28 febbraio 2021 ed alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale CONI afferma il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, molestia, forma di abuso, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati specie se minori di età.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare gli strumenti per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per ragioni di cui al d.lgs. 198/2006 sui tesserati specie se minori.
3. Il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata.
2. Ai fini del presente Regolamento assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito delle attività disciplinate dallo statuto della Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata.
3. Le condotte rilevanti, come previsto dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
a) di persona;
b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.
Art. 3
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ' SPORTIVA
E CODICI DI CONDOTTA
1. La Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata adotta il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta è reso noto a tutti i tesserati e, pertanto, è pubblicato sul sito internet della Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata affisso presso la sede della medesima nonché comunicato al responsabile federale delle politiche safeguarding dell’Aero Club d’Italia.
3. Il presente regolamento avrà durata quadriennale e sarà, altresì, soggetto a revisione sulla base degli aggiornamenti delle linee guida di riferimento adottati dall’Aero club d’Italia o dalle modifiche di legge che dovessero intervenire.
Art. 4
Comportamenti rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento;
a) l'abuso psicologico;
b) l'abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo;
i) i comportamenti discriminatori;
2. A tal fine, vengono considerati:
· per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità, e autostima, ovvero da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
· per “abuso fisico” qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calcio o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
· per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
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per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
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per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
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per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
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per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
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per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
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per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 5
Buone Pratiche/Comportamenti da tenere
I tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
a) riservare ad ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale
c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiti tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
e) ottenere, in caso di atleti minorenni l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orario in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;
f) prevenire durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti la prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati nel presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità delle persone.
Art. 6
Natura delle disposizioni
Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare e saranno sottoposte ad adeguamento procedimento sanzionatorio.
Art. 7
Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy
1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli Organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Flylibell Società Sportiva Dilettantisticaa Responsabilità Limitata e affisi nella sede della stessa.
Art. 8
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, La Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata nomina un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage della Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding.
3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene a conoscenza dei fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente regolamento:
a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
b) segnalazione;
c) acquisizione di informazioni anche a dagli organi di stampa;
d) conoscenza a seguito di ispezione.
Art. 9
Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, il fatto deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. In caso di comportamenti lesivi, se ritenuto necessario, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni informerà il Responsabile federale per le politiche di safeguarding ed eventualmente la Commissione Permanente di Disciplina, le cui competenze sono fatte salve.
3. Nel caso in cui il comportamento lesivo riguardi un minorenne il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ovvero la ASD/SSD dovrà tempestivamente informare i genitori/tutore.
4. In caso di gravi comportamenti lesivi il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ovvero la ASD/SSD segnaleranno il fatto di cui sono venuti a conoscenza alle forze dell’ordine.
5. In ogni caso la ASD/SSD adotterà ogni misura ritenuta necessaria a tutelare i tesserati che denunceranno eventi lesivi in quanto vittime o testimoni.
Art. 10
Tutela della privacy
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A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
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I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le norme in materia e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
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In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
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L’Associazione/Società, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. Nel caso in cui il materiale fotografico ritragga atleti minori è necessario acquisire preventivamente il consenso da parte dei genitori/tutore.
5. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
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In caso di perdita, accidentale divulgazione, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Art. 11
Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
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mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello;
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violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’ASD/SSD in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
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violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
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effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
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violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
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violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
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atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
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mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
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Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione ed a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
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Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità Limitata.
Art. 12
Sanzioni
A titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti dei tesserati/soci dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
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richiamo verbale per mancanze lievi;
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ammonizione scritta;
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allontanamento dalle strutture di allenamento e gara;
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radiazione dalla Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata.
La Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, si riserva di apportare le dovute integrazioni ovvero gli aggiornamenti al suddetto sistema sanzionatorio sulla base delle esigenze emergenti.
Art. 13
Strumenti per la prevenzione
L’Associazione/Società, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve acquisire la documentazione necessaria a provare le capacità morali e l’assenza di procedimenti penali nei confronti dei collaboratori medesimi.
Art. 14
Codice di Condotta per la prevenzione di situazioni di abuso, violenza, discriminazione e per la tutela degli atleti minori
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Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;
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Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;
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Consentire l’accesso agli spogliatoi solo agli atleti e alle atlete;
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Se consentito dalla disciplina praticata, evitare gli allenamenti singoli e fuori dagli orari. Nel caso l’allenamento riguardi minori sarà effettuato alla presenza di un genitore/tutore;
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Incentivare nelle competizioni il fair play ed il rispetto degli avversari;
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Evitare comportamenti umilianti nei confronti degli atleti;
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Adottare comportamenti volti ad incoraggiare ad una pratica sportiva sana e leale;
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Non consentire frasi ovvero atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
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Organizzare il lavoro, le gare e le trasferte minimizzando i rischi;
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Assicurarsi che il benessere, la sicurezza e la salute degli atleti siano obiettivi primari rispetto al successo sportivo.
Trasferte
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In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.
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Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Art. 15
Formazione
La Flylibell Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata può prevedere percorsi formativi a favore dei propri tesserati nonché preparatori atletici, dirigenti e tecnici sulle tematiche del safeguarding.
FLYLIBELL S.S.D. A R.L.
Il Presidente
Enrico Patuzzi